Abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo |
Esenti |
Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso v |
6‰ |
Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in oggetto, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposito modello di dichiarazione |
10,6‰ |
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta è ridotta al 75% |
10,6‰ |
Altri immobili e fabbricati inclusi nel gruppo catastale D |
10,6‰ |
Beni Merce - Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
1,8‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, D.L. 557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) |
1‰ |
Aree Edificabili |
10,6‰ |
Terreni agricoli |
7‰ |
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP |
10,6‰ |
Detrazione – Alle unità immobiliari indicate al punto 1 si applica la detrazione dall’imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A dette unità immobiliari si applica la detrazione di imposta dovuta, pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. |
€ 200,00 |